Art. 352. La Commissione interroga, in privato, l'autorita' locale di P. S., gli interessati e i testimoni indicati dalle parti, ed assume tutte le informazioni che ravvisa opportune. La Commissione delibera a maggioranza di voti. Un funzionario di P. S. e' segretario della Commissione. Le decisioni della Commissione sono comunicate al ricorrente, a cura dell'autorita' locale di P. S.