(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 354)
                              Art. 354. 
 
  Le  meretrici  in  possesso  del  libretto  sanitario  regolarmente
tenuto, ai sensi dell'art. 20 del R. decreto 25 marzo 1923,  n.  846,
non possono  essere  considerate  sospette  di  malattie  contagiose,
quand'anche si rifiutino di sottoporsi  a  visita  medica,  nel  caso
previsto dall'art. 205 della legge, ne', qualora siano dichiarate  in
contravvenzione al disposto del successivo art. 208,  possono  essere
trattenute per la loro identificazione.