Art. 354. Le meretrici in possesso del libretto sanitario regolarmente tenuto, ai sensi dell'art. 20 del R. decreto 25 marzo 1923, n. 846, non possono essere considerate sospette di malattie contagiose, quand'anche si rifiutino di sottoporsi a visita medica, nel caso previsto dall'art. 205 della legge, ne', qualora siano dichiarate in contravvenzione al disposto del successivo art. 208, possono essere trattenute per la loro identificazione.