(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 355)
                              Art. 355. 
 
  Le  donne  dimoranti  nei  locali  di  meretricio   sono   presunte
proprietarie delle vesti e degli indumenti confezionati per  la  loro
persona e della biancheria personale, come di ogni altra cosa mobile,
di cui sono in possesso. 
 
  Uscendo dai locali di meretricio, le  donne  possono  asportare  le
vesti, gli indumenti e la biancheria  personale,  anche  in  caso  di
contestazione col tenutario della casa. 
 
  Gli altri oggetti, a richiesta di una delle parti, sono posti sotto
suggello dall'autorita' di P. S.