Art. 355. Le donne dimoranti nei locali di meretricio sono presunte proprietarie delle vesti e degli indumenti confezionati per la loro persona e della biancheria personale, come di ogni altra cosa mobile, di cui sono in possesso. Uscendo dai locali di meretricio, le donne possono asportare le vesti, gli indumenti e la biancheria personale, anche in caso di contestazione col tenutario della casa. Gli altri oggetti, a richiesta di una delle parti, sono posti sotto suggello dall'autorita' di P. S.