(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 356)
                              Art. 356. 
 
  Quando una donna manifesti la volonta' di abbandonare un locale  di
meretricio e dichiari che subisce o teme  di  subire  maltrattamenti,
minacce o atti di resistenza, l'autorita'  di  P.  S.  provvede  alla
tutela della richiedente e, ove la denuncia risulti  fondata,  ordina
la chiusura del locale, senza pregiudizio dell'azione penale  se  nel
fatto ricorrono gli estremi del reato.