Art. 357. Quando l'autorita' di P. S. venga a conoscenza che una donna eserciti il meretricio contro la sua volonta' od abbia manifestata l'intenzione di redimersi, la invita a comparire alla sua presenza, per incoraggiarla nella presa determinazione e per facilitarle il ritorno a vita onesta. A tale effetto, interessa il podesta' e il parroco del luogo ove dimora la famiglia della donna, perche' questa possa trovare, nella famiglia, assistenza o ricovero. Nei luoghi ove esistono istituti aventi per iscopo di far tornare a vita onesta le donne dedite al mal costume, l'autorita' di P. S. si pone in rapporto con essi. I Prefetti devono favorire l'istituzione di tali enti, dove non esistono.