(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 357)
                              Art. 357. 
 
  Quando l'autorita' di P.  S.  venga  a  conoscenza  che  una  donna
eserciti il meretricio contro la sua volonta'  od  abbia  manifestata
l'intenzione di redimersi, la invita a comparire alla  sua  presenza,
per incoraggiarla nella presa determinazione  e  per  facilitarle  il
ritorno a vita onesta. 
 
  A tale effetto, interessa il podesta' e il parroco  del  luogo  ove
dimora la famiglia della donna, perche' questa possa  trovare,  nella
famiglia, assistenza o ricovero. 
 
  Nei luoghi ove esistono istituti aventi per iscopo di far tornare a
vita onesta le donne dedite al mal costume, l'autorita' di P.  S.  si
pone in rapporto con essi. 
 
  I Prefetti devono favorire l'istituzione di  tali  enti,  dove  non
esistono.