(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 358)
                              Art. 358. 
 
  Alle donne  che  dichiarino  di  voler  abbandonare  il  meretricio
possono  essere  concessi  i  mezzi  gratuiti  di  rimpatrio  o   per
l'avviamento al lavoro, quando dimostrino che nel luogo ove intendono
recarsi  hanno  assicurati  i  mezzi   di   sussistenza   od   onesta
occupazione.