(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 359)
                              Art. 359. 
 
  Quando all'autorita' di P. S. risulti che una minorenne sia  dedita
al meretricio, ne promuove il ricovero in una casa  di  patronato  e,
quando cio' non sia possibile e la minore non abbia compiuto  il  18°
anno di eta', provvede a termine degli articoli 177 e seguenti  della
legge; salvo denuncia all'autorita' giudiziaria, quando ricorrano gli
estremi dei reati di lenocinio, di corruzione o di tratta, a  termine
del Codice penale o del decreto-legge 25 marzo 1923, n. 1207. 
 
  Per le minorenni sino all'eta' di anni 18 compiuti, l'autorita'  di
P. S. provvede di  concerto  con  i  Comitati  di  patronato  per  la
protezione e l'assistenza della maternita' e dell'infanzia.