Art. 359. Quando all'autorita' di P. S. risulti che una minorenne sia dedita al meretricio, ne promuove il ricovero in una casa di patronato e, quando cio' non sia possibile e la minore non abbia compiuto il 18° anno di eta', provvede a termine degli articoli 177 e seguenti della legge; salvo denuncia all'autorita' giudiziaria, quando ricorrano gli estremi dei reati di lenocinio, di corruzione o di tratta, a termine del Codice penale o del decreto-legge 25 marzo 1923, n. 1207. Per le minorenni sino all'eta' di anni 18 compiuti, l'autorita' di P. S. provvede di concerto con i Comitati di patronato per la protezione e l'assistenza della maternita' e dell'infanzia.