(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 36)
                              Art. 36. 
 
  E' in facolta' del Ministero per l'interno di determinare la specie
e la quantita' dei materiali da guerra che la ditta produttrice  puo'
tenere in deposito; di sospendere la  produzione,  e  di  ritirare  i
materiali gia' fabbricati o in corso di fabbricazione.