(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 360)
                              Art. 360. 
 
  Per la esecuzione del servizio  disposto  dal  presente  titolo  le
autorita' di P. S. devono tenere i registri indicati  con  istruzioni
ministeriali. 
 
  Tali registri sono tenuti segreti.