(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 361)
                              Art. 361. 
 
  Presso il Ministero dell'interno, Direzione generale della  P.  S.,
e' costituito l'Ufficio centrale italiano per  la  repressione  della
tratta delle donne e dei fanciulli. 
 
  Tale Ufficio ha per compito: 
 
  a) di raccogliere tutte le  notizie  relative  all'arruolamento  di
persone a scopo di prostituzione; 
 
  b) di conservare e di comunicare agli Stati  firmatari  o  aderenti
alla  convenzione  internazionale  contro  la  tratta,  conchiusa   a
Ginevra, in data 18 ottobre 1921,  gli  estratti  delle  sentenze  di
condanna  pronunciate  nel  Regno  per  i  delitti  contemplati   nel
decreto-legge 25 marzo 1923, n. 1207, che riguardino stranieri; 
 
  c) di vegliare affinche' le autorita'  e  gli  agenti  di  pubblica
sicurezza esercitino, specialmente nelle  stazioni  ferroviarie,  nei
porti, o durante il viaggio, una speciale sorveglianza allo scopo  di
rintracciare coloro che conducano persone  presumibilmente  destinate
alla prostituzione  e  di  segnalarle,  occorrendo,  alle  competenti
autorita' estere; 
 
  d) di curare  che  siano  ricevute  le  dichiarazioni  delle  donne
straniere  dedite  alla  prostituzione,  in  Italia,  allo  scopo  di
stabilirne la identita' e lo stato civile, e di indagare chi le abbia
indotte a  lasciare  il  rispettivo  Paese  di  origine  a  scopo  di
prostituzione; nei confronti di tali donne sara' provveduto ai  sensi
dell'art. 271 del presente regolamento; 
 
  e) di promuovere le pratiche  necessarie  per  ottenere  che  siano
affidate, a titolo provvisorio in attesa dell'eventuale rimpatrio, ad
istituti di assistenza pubblica e privata, ovvero a  privati  che  ne
offrano le necessarie garanzie, le vittime della tratta sprovviste di
mezzi; 
 
  f) di disporre perche'  siano  rinviate  ai  Paesi  di  origine  le
persone  suindicate  che  richieggano  il  rimpatrio,  o  che   siano
richieste da persone le quali esercitano sopra  di  loro  potesta'  o
tutela, o, comunque, autorita' o vigilanza legale; 
 
  g) di esercitare una speciale  sorveglianza  sugli  uffici  che  si
occupino del collocamento di donne; 
 
  h) di curare  quanto  altro  sia  necessario  per  provvedere  alla
repressione della tratta, in  base  alle  norme  vigenti  di  diritto
pubblico, interno o internazionale.