Art. 363. I beni confiscati passano in proprieta' dello Stato. I beni mobili sono venduti all'asta pubblica, versando il ricavato in conto entrate eventuali del Tesoro. E' in facolta' del Prefetto di disporre la cessione dei beni immobili ad istituti di beneficienza, con preferenza a quelli per la protezione e l'assistenza della maternita' e dell'infanzia.