(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 363)
                              Art. 363. 
 
  I beni confiscati passano in proprieta' dello Stato. 
 
  I beni mobili sono venduti all'asta pubblica, versando il  ricavato
in conto entrate eventuali del Tesoro. 
 
  E' in facolta' del  Prefetto  di  disporre  la  cessione  dei  beni
immobili ad istituti di beneficienza, con preferenza a quelli per  la
protezione e l'assistenza della maternita' e dell'infanzia.