(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 364)
                              Art. 364. 
 
  I beni mobili  sono  assunti  in  consistenza  dall'Amministrazione
finanziaria dello Stato. 
 
  A tale fine, il Prefetto comunica copia del decreto di scioglimento
delle associazioni, all'intendente  di  finanza,  per  la  esecuzione
nella parte di competenza. 
 
  Ove il Prefetto ritenga di dover proporre la cessione dei beni agli
istituti di beneficienza, di cui all'articolo precedente, o  di  dare
ai beni stessi una diversa destinazione, invia motivato  rapporto  al
Ministro  per  l'interno,  non  appena  decretato   lo   scioglimento
dell'associazione.