(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 365)
                              Art. 365. 
 
  L'approvazione del Prefetto rilasciata alle guardie particolari, ai
sensi degli articoli 44 del testo unico di legge 31 agosto  1907,  n.
690, e 82 del regolamento 20 agosto 1909, n.  666,  non  puo'  essere
rinnovata quando risulti che il titolare non si  trovi  nel  possesso
dei requisiti prescritti dall'art. 138 della legge. 
 
  E', tuttavia, in facolta' del Prefetto di rinnovare  l'approvazione
quando il titolare abbia riportato  condanna  per  reati  diversi  da
quelli contemplati dall'art. 82 n. 3 del citato regolamento.