Art. 365. L'approvazione del Prefetto rilasciata alle guardie particolari, ai sensi degli articoli 44 del testo unico di legge 31 agosto 1907, n. 690, e 82 del regolamento 20 agosto 1909, n. 666, non puo' essere rinnovata quando risulti che il titolare non si trovi nel possesso dei requisiti prescritti dall'art. 138 della legge. E', tuttavia, in facolta' del Prefetto di rinnovare l'approvazione quando il titolare abbia riportato condanna per reati diversi da quelli contemplati dall'art. 82 n. 3 del citato regolamento.