(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 37)
                              Art. 37. 
 
  La domanda per l'autorizzazione a raccogliere o detenere  materiali
da guerra deve contenere, oltre alle generalita'  e  alla  firma  del
richiedente, le indicazioni relative alle  specie  e  alla  quantita'
delle armi o dei materiali e ai locali dove sono detenuti. 
 
  Queste indicazioni sono riportate sulla licenza. 
 
  La licenza e' necessaria anche per la detenzione di una sola arma o
munizione da guerra o tipo guerra. 
 
  Senza licenza del Ministero per l'interno e' vietata la  vendita  o
comunque la cessione delle armi o delle  munizioni  da  guerra  anche
alle persone autorizzate al commercio delle armi o delle munizioni da
guerra.