(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 37)
Art. 37.
La domanda per l'autorizzazione a raccogliere o detenere materiali
da guerra deve contenere, oltre alle generalita' e alla firma del
richiedente, le indicazioni relative alle specie e alla quantita'
delle armi o dei materiali e ai locali dove sono detenuti.
Queste indicazioni sono riportate sulla licenza.
La licenza e' necessaria anche per la detenzione di una sola arma o
munizione da guerra o tipo guerra.
Senza licenza del Ministero per l'interno e' vietata la vendita o
comunque la cessione delle armi o delle munizioni da guerra anche
alle persone autorizzate al commercio delle armi o delle munizioni da
guerra.