Art. 38. La domanda per l'autorizzazione ad importare i materiali da guerra, oltre alle generalita' e alla firma del richiedente, deve indicare: a) lo Stato da cui i materiali sono importati e la ditta, persona od ente, che li fornisce; b) le generalita' e la residenza del destinatario, nonche' il luogo dove i materiali devono essere ricevuti; c) la specie e la quantita' dei materiali. Le indicazioni di cui alle lettere a), b), c) di quest'articolo devono essere riportate sulla licenza.