(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 38)
                              Art. 38. 
 
  La domanda per l'autorizzazione ad importare i materiali da guerra,
oltre alle generalita' e alla firma del richiedente, deve indicare: 
 
  a) lo Stato da cui i materiali sono importati e la  ditta,  persona
od ente, che li fornisce; 
 
  b) le generalita' e la residenza del destinatario, nonche' il luogo
dove i materiali devono essere ricevuti; 
 
  c) la specie e la quantita' dei materiali. 
 
  Le indicazioni di cui alle lettere a),  b),  c)  di  quest'articolo
devono essere riportate sulla licenza.