(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 39)
                              Art. 39. 
 
  Per ottenere la licenza ad esportare materiale da guerra,  si  deve
indicare, con le generalita' del richiedente: 
 
  a) lo Stato a cui i materiali sono diretti e la ditta,  persona  od
ente, cui sono ceduti; 
 
  b) la fabbrica o il deposito da cui partono; 
 
  c) la specie e la quantita' dei materiali. 
 
  Le indicazioni di cui alle lettere a),  b),  c)  di  quest'articolo
devono essere riportate sulla licenza.