Art. 39. Per ottenere la licenza ad esportare materiale da guerra, si deve indicare, con le generalita' del richiedente: a) lo Stato a cui i materiali sono diretti e la ditta, persona od ente, cui sono ceduti; b) la fabbrica o il deposito da cui partono; c) la specie e la quantita' dei materiali. Le indicazioni di cui alle lettere a), b), c) di quest'articolo devono essere riportate sulla licenza.