(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 4)
                               Art. 4. 
 
  L'autorita' locale  di  pubblica  sicurezza  esercita,  nell'ambito
della  circoscrizione  del  comune,  le  attribuzioni  che  le  leggi
deferiscono alla sua competenza. 
 
  Il Prefetto puo', con decreto, incaricare i funzionari preposti  ad
uffici distaccati di P. S. di vigilare  sull'andamento  generale  dei
servizi di pubblica sicurezza nei comuni  vicini  a  quello  di  loro
residenza. 
 
  Quando le esigenze del servizio lo richiedono, il Prefetto,  od  il
Questore con l'assenso del Prefetto, possono inviare funzionari di P.
S. nei comuni per assumere la direzione dei servizi di polizia. 
 
  Durante la permanenza dei funzionari nei comuni, resta  sospesa  la
competenza dei Podesta' relativamente ai servizi di polizia.