(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 41)
                              Art. 41. 
 
  La licenza per l'esportazione, per l'importazione o per il transito
di materiali da  guerra  deve  essere  rilasciata  per  ogni  singola
spedizione e deve essere esibita agli uffici di dogana.