(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 42)
                              Art. 42. 
 
  Il permesso per passeggiate in forma  militare  con  armi,  di  cui
all'art. 29 della legge, e' subordinato al possesso della licenza  di
porto di armi in chi vi  partecipa,  salvo  che  non  sia  altrimenti
autorizzato ad andare armato.