(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 42)
Art. 42.
Il permesso per passeggiate in forma militare con armi, di cui
all'art. 29 della legge, e' subordinato al possesso della licenza di
porto di armi in chi vi partecipa, salvo che non sia altrimenti
autorizzato ad andare armato.