(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 44)
                              Art. 44. 
 
  Sono considerati armi comuni da sparo, ai  sensi  dell'articolo  30
della legge: 
 
  a) tutti i fucili con una o piu' canne ad anima liscia, comprese le
spingarde; 
 
  b) i fucili con due canne rigate purche' non  idonei  ad  impiegare
cartuccia con pallottola totalmente blindata; 
 
  c) i fucili con due o tre canne, miste (una  liscia  e  una  rigata
oppure due canne  liscie  ed  una  rigata),  purche'  non  idonei  ad
impiegare cartucce con pallottola totalmente blindata; 
 
  d)i fucili ad una sola canna  rigata  che,  pur  potendo  impiegare
cartucce con pallottola parzialmente blindata,  abbiano  una  gittata
non superiore ai 500 metri con alzo di mira massimo di m. 300; 
 
  e) le rivoltelle o pistole a rotazione, di qualsiasi peso,  calibro
e dimensione; 
 
  f) le  pistole  automatiche  il  cui  potere  di  arresto  non  sia
superiore a 25 metri. 
 
  Sono pure considerate armi da sparo quelle denominate «da bersaglio
da sala» e quelle ad aria compressa siano lunghe che corte.