(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 45)
                              Art. 45. 
 
  Per gli effetti dell'art. 30 della legge, sono considerati armi gli
strumenti da punta e taglio, la cui destinazione naturale e' l'offesa
alla persona, come pugnali, stiletti e simili. 
 
  Non sono considerati armi, per gli effetti dello  stesso  articolo,
gli strumenti da punta e da taglio, che, pur potendo  occasionalmente
servire all'offesa, hanno una specifica e diversa destinazione,  come
gli strumenti  da  lavoro,  e  quelli  destinati  ad  uso  domestico,
agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili.