(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 46)
                              Art. 46. 
 
  Le domande dirette ad  ottenere  l'autorizzazione  per  fabbricare,
introdurre dall'estero, esportare o far  transitare  nel  Regno  armi
comuni devono contenere: per la fabbricazione, le indicazioni di  cui
al primo  comma  e  alle  lettere  a),  b),  c),  dell'art.  34,  per
l'introduzione dall'estero, quelle di  cui  al  primo  comma  e  alle
lettere a), b), c), dell'art. 38; per l'esportazione, quelle  di  cui
al primo comma ed alle lettere a),  b),  c),  dell'art.  39;  per  il
transito, quelle di cui all'art. 40 del presente regolamento. 
 
  Le indicazioni stesse devono essere riportate sulla licenza.