Art. 46. Le domande dirette ad ottenere l'autorizzazione per fabbricare, introdurre dall'estero, esportare o far transitare nel Regno armi comuni devono contenere: per la fabbricazione, le indicazioni di cui al primo comma e alle lettere a), b), c), dell'art. 34, per l'introduzione dall'estero, quelle di cui al primo comma e alle lettere a), b), c), dell'art. 38; per l'esportazione, quelle di cui al primo comma ed alle lettere a), b), c), dell'art. 39; per il transito, quelle di cui all'art. 40 del presente regolamento. Le indicazioni stesse devono essere riportate sulla licenza.