Art. 47. Le domande per l'autorizzazione a fare raccolta di armi a fine di commercio od industria, a smerciarle o esporle in vendita, devono contenere, oltre alle generalita' e alla firma dei richiedenti, le indicazioni relative alla specie e alla quantita' delle armi, nonche' ai locali deve le armi sono raccolte, esposte in vendita o detenute per la vendita. Queste indicazioni sono riportate sulla licenza. La licenza per la collezione di armi artistiche, rare od antiche, deve contenere anche l'indicazione dell'epoca a cui risalgono le armi.