(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 47)
                              Art. 47. 
 
  Le domande per l'autorizzazione a fare raccolta di armi a  fine  di
commercio od industria, a smerciarle o  esporle  in  vendita,  devono
contenere, oltre alle generalita' e alla firma  dei  richiedenti,  le
indicazioni relative alla specie e alla quantita' delle armi, nonche'
ai locali deve le armi sono raccolte, esposte in vendita  o  detenute
per la vendita. 
 
  Queste indicazioni sono riportate sulla licenza. 
 
  La licenza per la collezione di armi artistiche, rare  od  antiche,
deve contenere anche l'indicazione  dell'epoca  a  cui  risalgono  le
armi.