(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 48)
                              Art. 48. 
 
  La licenza di cui all'art. 31 della legge, per la  introduzione  di
armi dall'estero o per l'esportazione,  e'  rilasciata  dal  Questore
della Provincia nella quale si trova il  Comune  dove  le  armi  sono
dirette o donde sono spedite. 
 
  Sulle domande di transito provvede il Questore della  Provincia  di
confine dal quale le armi sono introdotte. 
 
  Alle licenze contemplate da quest'articolo si applica  il  disposto
dell'art. 41 del presente regolamento.