(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 48)
Art. 48.
La licenza di cui all'art. 31 della legge, per la introduzione di
armi dall'estero o per l'esportazione, e' rilasciata dal Questore
della Provincia nella quale si trova il Comune dove le armi sono
dirette o donde sono spedite.
Sulle domande di transito provvede il Questore della Provincia di
confine dal quale le armi sono introdotte.
Alle licenze contemplate da quest'articolo si applica il disposto
dell'art. 41 del presente regolamento.