(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 49)
                              Art. 49. 
 
  E' vietata l'introduzione  nel  Regno  di  armi,  di  cui  non  sia
permesso il porto, a meno che l'introduzione non  sia  richiesta  per
comprovate ragioni di studio o da  chi  sia  munito  di  licenza  per
collezione di armi artistiche, rare o antiche, a termine  dell'ultimo
comma dell'art. 31 della legge.