(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 50)
                              Art. 50. 
 
  L'avviso per il trasporto delle armi nell'interno del Regno, di cui
e' parola nel primo e nel secondo comma  dell'art.  34  della  legge,
deve essere presentato al Questore della Provincia donde le armi sono
spedite. 
 
  Ove  il  Questore  autorizzi  il   trasporto,   appone   il   visto
sull'avviso. 
 
  L'avviso col visto deve accompagnare le armi.