Art. 51. La dichiarazione di chi esercita l'industria della riparazione delle armi deve contenere le seguenti indicazioni: a) l'esatta ubicazione dell'officina; b) gli operai occupati in essa; c) il tipo riparazioni per cui l'officina e' attrezzata. Oltre all'eventuale trasferimento, deve essere notificato al Questore ogni mutamento nelle condizioni denunziate nella prima dichiarazione.