(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 51)
                              Art. 51. 
 
  La dichiarazione di  chi  esercita  l'industria  della  riparazione
delle armi deve contenere le seguenti indicazioni: 
 
  a) l'esatta ubicazione dell'officina; 
 
  b) gli operai occupati in essa; 
 
  c) il tipo riparazioni per cui l'officina e' attrezzata. 
 
  Oltre  all'eventuale  trasferimento,  deve  essere  notificato   al
Questore ogni  mutamento  nelle  condizioni  denunziate  nella  prima
dichiarazione.