(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 52)
Art. 52.
I commercianti di armi e coloro che esercitano l'industria delle
riparazioni delle armi possono dare incarico ai propri commessi di
portare le armi ai loro clienti che risiedono nel Comune. I commessi
devono essere muniti di apposita tessera di riconoscimento, che e'
vidimata dall'autorita' locale di P. S. e ritirata dal principale
dopo avvenuta la consegna delle armi.
Non puo' essere dato incarico a persone che non diano affidamento
per eta' e per condotta.