(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 52)
                              Art. 52. 
 
  I commercianti di armi e coloro che  esercitano  l'industria  delle
riparazioni delle armi possono dare incarico ai  propri  commessi  di
portare le armi ai loro clienti che risiedono nel Comune. I  commessi
devono essere muniti di apposita tessera di  riconoscimento,  che  e'
vidimata dall'autorita' locale di P. S.  e  ritirata  dal  principale
dopo avvenuta la consegna delle armi. 
 
  Non puo' essere dato incarico a persone che non  diano  affidamento
per eta' e per condotta.