(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 54)
                              Art. 54. 
 
  Nel registro di cui all'art. 35 della legge si  prende  nota  della
data dell'operazione; della  persona  o  della  ditta  con  la  quale
l'operazione e' compiuta,  della  specie,  contrassegni  o  quantita'
delle armi acquistate o vendute, del relativo prezzo e del  modo  col
quale l'acquirente ha dimostrato la propria identita' personale. 
 
  E' permessa la vendita delle armi lunghe da  fuoco  al  minore  che
esibisca la licenza di porto d'armi.