Art. 54. Nel registro di cui all'art. 35 della legge si prende nota della data dell'operazione; della persona o della ditta con la quale l'operazione e' compiuta, della specie, contrassegni o quantita' delle armi acquistate o vendute, del relativo prezzo e del modo col quale l'acquirente ha dimostrato la propria identita' personale. E' permessa la vendita delle armi lunghe da fuoco al minore che esibisca la licenza di porto d'armi.