(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 55)
                              Art. 55. 
 
  La licenza pel trasporto di un campionario di armi non puo'  essere
rilasciata, dal Questore della provincia dalla quale  si  muove,  che
per le armi delle quali e' permesso  il  porto  e  per  la  quantita'
strettamente necessaria ad uso campionario. 
 
  La qualita' e la quantita' delle armi sono indicate nella  licenza.
Questa deve essere vidimata  dai  Questori  delle  provincie  che  si
intende percorrere. 
 
  La licenza di campionario non autorizza il titolare,  che  non  sia
munito  del  permesso  di  porto  d'armi,  a  portare  armi  per  uso
personale.