Art. 55. La licenza pel trasporto di un campionario di armi non puo' essere rilasciata, dal Questore della provincia dalla quale si muove, che per le armi delle quali e' permesso il porto e per la quantita' strettamente necessaria ad uso campionario. La qualita' e la quantita' delle armi sono indicate nella licenza. Questa deve essere vidimata dai Questori delle provincie che si intende percorrere. La licenza di campionario non autorizza il titolare, che non sia munito del permesso di porto d'armi, a portare armi per uso personale.