(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 56)
                              Art. 56. 
 
  Chi e' autorizzato alla vendita ambulante degli strumenti da  punta
e da taglio atti ad offendere, a termine dell'art. 37 della legge, e'
tenuto a far vidimare la licenza dai  Questori  delle  Provincie  che
intende percorrere, col pagamento delle tasse di bollo  eventualmente
previste per tali vidimazioni dalle leggi finanziarie.