(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 57)
                              Art. 57. 
 
  L'obbligo della  denuncia  delle  armi,  delle  munizioni  o  delle
materie esplodenti, di cui all'art. 38 della legge, non incombe  alle
persone  autorizzate  alla  fabbricazione,  all'introduzione   o   al
commercio delle armi o delle materie esplodenti. 
 
  Le persone munite della licenza di porto d'armi  sono  tenute  alla
denuncia.