(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 58)
                              Art. 58. 
 
  La denuncia e' fatta nelle forme indicate dall'art. 15 del presente
regolamento  e  deve   contenere   indicazioni   precise   circa   le
caratteristiche  delle  armi,  delle  munizioni   e   delle   materie
esplodenti; con le stesse  forme  deve  essere  denunziata  qualsiasi
modificazione nella specie e nella quantita'. 
 
  Non e' ammessa la detenzione di bombe cariche. 
 
  In caso di trasferimento  del  detto  materiale  da  una  localita'
all'altra del Regno, salvo l'obbligo di cui  all'art.  34,  2°  comma
della legge, il possessore deve ripetere la denuncia di cui  all'art.
38 della legge nella localita' dove  il  materiale  stesso  e'  stato
trasportato. 
 
  Chi denunzia, un'arma deve anche indicare tutte le  altre  armi  di
cui e' in possesso e il luogo dove si trovano, anche  se  sono  state
precedentemente denunziate.