(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 59)
                              Art. 59. 
 
  Chi presiede pubbliche aste di vendita di armi deve trasmettere  al
Questore copia del verbale di aggiudicazione, con l'indicazione delle
generalita' e della residenza degli  aggiudicatari,  sia  che  questi
agiscano in nome proprio che per persona da nominare. 
 
  Se gli aggiudicatari non appartengono al Comune  in  cui  ha  luogo
l'asta, copia del verbale di aggiudicazione e' dal Questore trasmessa
all'autorita' di P. S. competente per territorio.