(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 6)
                               Art. 6. 
 
  L'autorita' di P. S. chiarisce alle parti la questione di fatto e i
principi  di  diritto  ad  essa  applicabili  senza  imporre  il  suo
giudizio,  e,  salvi  gli  eventuali  provvedimenti   di   competenza
dell'autorita'  giudiziaria,  adotta,  ove  sia   il   caso,   o   un
provvedimento conservativo di soddisfazione delle parti in contesa  o
un temperamento di equita' che valga a prevenire eventuali incidenti. 
 
  Del seguito procedimento si prende nota negli atti di ufficio e  si
stende processo verbale, ove lo si ritenga necessario. 
 
  Il processo verbale, firmato dallo parti e  dal  funzionario,  puo'
essere prodotto e fa fede in giudizio,  avendo  valore  di  scrittura
privata riconosciuta. Se le parti non possono sottoscrivere, se ne fa
menzione.