Art. 60. L'ordine del Prefetto per la consegna delle armi o delle materie esplodenti, di cui all'art. 40 della legge, puo' essere dato con pubblico manifesto. La consegna e' eseguita, nel termine stabilito dal Prefetto, all'autorita' di P. S. o presso determinati depositi, dove le armi e le materie esplodenti sono temporaneamente custodite senza spesa, a cura. dell'autorita' di P. S. o dell'autorita' militare, che rilascia ricevuta.