(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 60)
                              Art. 60. 
 
  L'ordine del Prefetto per la consegna delle armi  o  delle  materie
esplodenti, di cui all'art. 40 della  legge,  puo'  essere  dato  con
pubblico manifesto. 
 
  La consegna  e'  eseguita,  nel  termine  stabilito  dal  Prefetto,
all'autorita' di P. S. o presso determinati depositi, dove le armi  e
le materie esplodenti sono temporaneamente custodite senza  spesa,  a
cura. dell'autorita' di P. S. o dell'autorita' militare, che rilascia
ricevuta.