Art. 61. La licenza pel porto d'armi e' rilasciata, secondo la rispettiva competenza, dal Prefetto o dal Questore della provincia in cui il richiedente ha la sua residenza, su apposito libretto personale, formato: a) da una copertina conforme al modulo annesso al presente regolamento, contenente la fotografia e la firma del richiedente, nonche' la indicazione delle generalita' e dei connotati; b) da uno o piu' fogli della carta bollata istituita dall'art. 30 della legge 23 aprile 1911, n. 509, sui quali sono riprodotti i modelli annessi al presente regolamento, rispettivamente per il porto dell'arma lunga da fuoco, della rivoltella o pistola o del bastone animato.