(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 61)
                              Art. 61. 
 
  La licenza pel porto d'armi e' rilasciata,  secondo  la  rispettiva
competenza, dal Prefetto o dal Questore della  provincia  in  cui  il
richiedente ha la sua  residenza,  su  apposito  libretto  personale,
formato: 
 
  a)  da  una  copertina  conforme  al  modulo  annesso  al  presente
regolamento, contenente la fotografia e  la  firma  del  richiedente,
nonche' la indicazione delle generalita' e dei connotati; 
 
  b) da uno o piu' fogli della carta bollata istituita  dall'art.  30
della legge 23 aprile 1911, n.  509,  sui  quali  sono  riprodotti  i
modelli annessi al presente regolamento, rispettivamente per il porto
dell'arma lunga da fuoco, della rivoltella o pistola  o  del  bastone
animato.