Art. 62. La domanda per ottenere la licenza di portare armi deve essere presentata alla autorita', di P. S. e corredata: a) dal certificato del casellario giudiziale, di data non anteriore ad un mese; b) da un vaglia intestato al procuratore del registro del luogo ove ha sede la autorita' di P. S. che deve rilasciare la licenza, per l'importo delle relative tasse di concessione e di bollo, nonche', quando occorra, del prezzo della copertina. Il vaglia deve portare l'indicazione del cognome, nome e abitazione del richiedente; c) da due copie di recente fotografia dell'interessato, a capo scoperto e a mezzo busto. La fotografia dev'essere senza cartoncino o delle dimensioni di cm. 8 per 6; d) per coloro che non hanno prestato servizio presso le forze armate dello Stato, dal certificato attestante l'adempimento delle condizioni di cui all'art. 16 del R. decreto legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2430, convertito in legge 4 giugno 1936-XIV n. 1143, sul tiro a segno nazionale.