(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 62)
                              Art. 62. 
 
  La domanda per ottenere la licenza  di  portare  armi  deve  essere
presentata alla autorita', di P. S. e corredata: 
 
  a) dal certificato del casellario giudiziale, di data non anteriore
ad un mese; 
 
  b) da un vaglia intestato al procuratore del registro del luogo ove
ha sede la autorita' di P. S. che deve  rilasciare  la  licenza,  per
l'importo delle relative tasse di concessione e  di  bollo,  nonche',
quando occorra, del prezzo della copertina. 
 
  Il vaglia deve portare l'indicazione del cognome, nome e abitazione
del richiedente; 
 
  c) da due copie di  recente  fotografia  dell'interessato,  a  capo
scoperto e a mezzo busto. La fotografia dev'essere senza cartoncino o
delle dimensioni di cm. 8 per 6; 
 
  d) per coloro che non  hanno  prestato  servizio  presso  le  forze
armate dello Stato, dal certificato  attestante  l'adempimento  delle
condizioni di cui all'art.  16  del  R.  decreto  legge  16  dicembre
1935-XIV, n. 2430, convertito in legge 4 giugno 1936-XIV n. 1143, sul
tiro a segno nazionale.