(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 63)
                              Art. 63. 
 
  La domanda del minorenne emancipato per la  concessione  del  porto
d'armi  deve  essere  corredata  anche  dai   documenti   comprovanti
l'avvenuta emancipazione. 
 
  Il minore non emancipato, che richieda la licenza di  porto  d'arme
lunga da fuoco, a termini dell'ultimo comma  dall'articolo  44  della
legge, deve esibire anche un certificato della  Societa'  di  tiro  a
segno, da cui risulti che e' iscritto  alla  Societa'  stessa  ed  e'
esperto nel maneggio delle armi da  fuoco.  Ove,  nel  Comune  o  nel
raggio di cinque chilometri, non esista o non funzioni  un  campo  di
tiro  a  segno,  il  minorenne  deve  farlo  constare  a   mezzo   di
attestazione del podesta',  il  quale  dichiarera'  altresi'  che  il
richiedente e' esperto nel maneggio delle armi da fuoco. 
 
  Per la rinnovazione della licenza  pel  porto  dell'arme  lunga  da
fuoco, il minorenne non emancipato deve esibire, sino all'anno in cui
concorre alla leva, il certificato di  frequenza  al  tiro  a  segno,
ovvero l'attestazione del podesta', come al comma precedente.