Art. 63. La domanda del minorenne emancipato per la concessione del porto d'armi deve essere corredata anche dai documenti comprovanti l'avvenuta emancipazione. Il minore non emancipato, che richieda la licenza di porto d'arme lunga da fuoco, a termini dell'ultimo comma dall'articolo 44 della legge, deve esibire anche un certificato della Societa' di tiro a segno, da cui risulti che e' iscritto alla Societa' stessa ed e' esperto nel maneggio delle armi da fuoco. Ove, nel Comune o nel raggio di cinque chilometri, non esista o non funzioni un campo di tiro a segno, il minorenne deve farlo constare a mezzo di attestazione del podesta', il quale dichiarera' altresi' che il richiedente e' esperto nel maneggio delle armi da fuoco. Per la rinnovazione della licenza pel porto dell'arme lunga da fuoco, il minorenne non emancipato deve esibire, sino all'anno in cui concorre alla leva, il certificato di frequenza al tiro a segno, ovvero l'attestazione del podesta', come al comma precedente.