(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 64)
                              Art. 64. 
 
  L'autorita' locale di P. S., eseguita, se del caso, sulla  domanda,
l'attestazione  dell'adempimento  richiesto  dall'articolo  12  della
legge, e assunte  le  opportune  informazioni,  appone  il  visto  di
identita' sulla fotografia ed invia gli atti al Questore.