(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 66)
                              Art. 66. 
 
  Qualora vi sia motivo di ritenere che il richiedente la licenza sia
stato colpito da condanna che non figuri nel  certificato,  ai  sensi
dell'art.  608  del  Codice  di  procedura  penale,  e  che   produca
l'incapacita' ad ottenere la licenza, l'autorita' di P. S. competente
richiede il certificato di tutte  le  iscrizioni  esistenti  al  nome
dell'interessato, a termini dell'articolo 606 dello stesso Codice.