(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 67)
Art. 67.
L'interessato, all'atto della consegna della licenza, deve apporre
la firma sulla copertina e sulla licenza stessa innanzi al
funzionario di P. S. o al podesta'.
Se si tratti di analfabeti se ne fa menzione nel libretto.