(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 67)
                              Art. 67. 
 
  L'interessato, all'atto della consegna della licenza, deve  apporre
la  firma  sulla  copertina  e  sulla  licenza  stessa   innanzi   al
funzionario di P. S. o al podesta'. 
 
  Se si tratti di analfabeti se ne fa menzione nel libretto.