(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 69)
                              Art. 69. 
 
  Alla  domanda  di  rinnovazione  della  licenza  di  porto   d'arme
presentata tempestivamente, non  occorre  unire  il  certificato  del
casellario giudiziario, a meno  che  l'autorita'  competente  non  ne
faccia richiesta. 
 
  Non occorre, del pari,  produrre,  salvo  esplicita  richiesta,  il
certificato del casellario giudiziario, quando trattasi di domanda di
concessione inoltrata da chi sia munito di licenza di porto d'arme di
diversa specie non scaduta. 
 
  La domanda del minorenne per la rinnovazione del porto d'arme  deve
essere corredata dall'atto di consenso di  cui  allo  art.  44  della
legge.