(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 70)
                              Art. 70. 
 
  Ai fini della revoca della licenza di porto d'armi, l'autorita'  di
P. S. puo' richiedere il certificato di tutte le iscrizioni esistenti
al nome del concessionario, a termini dell'art.  606  del  Codice  di
procedura penale.