Art. 71. Il libretto personale per le licenze di porto d'armi alle guardie particolari giurate e' formato: a) da una copertina, conforme all'annesso modello, da rinnovarsi ogni quinquennio, contenente la fotografia, la firma e le indicazioni delle generalita' e dei connotati del richiedente, nonche' quelle relative al decreto di nomina; b) da uno o piu' fogli, conformi all'annesso modello, da rinnovarsi annualmente.