(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 71)
                              Art. 71. 
 
  Il libretto personale per le licenze di porto d'armi  alle  guardie
particolari giurate e' formato: 
 
  a) da una copertina, conforme all'annesso  modello,  da  rinnovarsi
ogni quinquennio, contenente la fotografia, la firma e le indicazioni
delle generalita' e dei connotati  del  richiedente,  nonche'  quelle
relative al decreto di nomina; 
 
  b) da uno o piu' fogli, conformi all'annesso modello, da rinnovarsi
annualmente.