Art. 73. Il Capo della Polizia, i Prefetti, i Viceprefetti, gli Ispettori provinciali amministrativi, gli ufficiali di P. S., i pretori e i magistrati addetti al Pubblico ministero o all'ufficio di istruzione, sono autorizzati a portare senza licenza le armi di cui all'art. 42 della legge. Gli agenti di P. S., contemplati dagli articoli 17 e 18 della legge 31 agosto 1907, n. 690, portano, senza licenza, le armi di cui sono muniti, a termini dei rispettivi regolamenti. Gli agenti di P. S., riconosciuti a norma dell'art. 43 della legge 31 agosto 1907, n. 690, o di disposizioni speciali, possono portare, senza licenza, le armi di cui al capoverso precedente, soltanto durante il servizio o per recarsi al luogo ove esercitano le proprie mansioni e farne ritorno, sempre quando non ostino disposizioni di legge. La facolta' di portare le armi senza licenza e' attribuita soltanto ai fini della difesa personale.