(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 73)
                              Art. 73. 
 
  Il Capo della Polizia, i Prefetti, i  Viceprefetti,  gli  Ispettori
provinciali amministrativi, gli ufficiali di P. S.,  i  pretori  e  i
magistrati addetti al Pubblico ministero o all'ufficio di istruzione,
sono autorizzati a portare senza licenza le armi di cui  all'art.  42
della legge. 
 
  Gli agenti di P. S., contemplati dagli articoli 17 e 18 della legge
31 agosto 1907, n. 690, portano, senza licenza, le armi di  cui  sono
muniti, a termini dei rispettivi regolamenti. 
 
  Gli agenti di P. S., riconosciuti a norma dell'art. 43 della  legge
31 agosto 1907, n. 690, o di disposizioni speciali, possono  portare,
senza licenza, le armi  di  cui  al  capoverso  precedente,  soltanto
durante il servizio o per recarsi al luogo ove esercitano le  proprie
mansioni e farne ritorno, sempre quando non  ostino  disposizioni  di
legge. 
 
  La facolta' di portare le armi senza licenza e' attribuita soltanto
ai fini della difesa personale.