(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 74)
                              Art. 74. 
 
  Fuori dei  Casi  indicati  nell'articolo  precedente,  qualora  nei
regolamenti  generali   di   amministrazione   sia   preveduto   che,
nell'interesse  pubblico,  talune  categorie  di  personale   civile,
dipendente direttamente dallo Stato e addetto permanentemente  ad  un
determinato servizio, vadano armate, la relativa autorizzazione viene
rilasciata, senza pagamento di tassa, dal Prefetto  della  provincia,
sulla motivata proposta dell'amministrazione interessata. 
 
  Il rilascio ha luogo previo accertamento che la persona di  cui  si
tratta non si trovi nelle condizioni previste negli articoli 11 e  43
della legge. 
 
  L'autorizzazione e' data su tessera, conforme al modello annesso al
presente regolamento ed abilita il concessionario a portare  le  armi
di cui all'art.  42  della  legge,  soltanto  per  difesa  personale,
durante il servizio e per recarsi al luogo ove  esercita  le  proprie
mansioni e farne ritorno.