(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 75)
                              Art. 75. 
 
  Gli ufficiali, i capi squadra ed i militi della Milizia  volontaria
per la sicurezza nazionale  possono  essere  autorizzati  a  portare,
anche fuori servizio, la rivoltella o pistola di ordinanza o comunque
di forma consentita dalla legge. 
 
  La  relativa  autorizzazione  personale  viene  rilasciata,   senza
pagamento di tassa, dal  Prefetto  della  provincia,  sulla  motivata
proposta del Comando di zona interessato. 
 
  Il rilascio ha luogo previo accertamento che il richiedente non  si
trovi nelle condizioni previste negli articoli 11 e 43 della legge. 
 
  Agli ufficiali in servizio attivo  permanente  delle  Forze  Armate
della Stato che ne facciano  domanda  puo'  essere  concessa  licenza
gratuita di porto di rivoltella  o  pistola  quando  vestono  l'abito
civile.  La  domanda,  su  competente  foglio  bollato,  deve  essere
corredata, da un certificato del Comandante  del  Corpo  o  del  capo
dell'ufficio  da  cui  il  richiedente  dipende,  attestante  che  il
richiedente stesso e' in servizio attivo permanente.