Art. 76. I componenti delle societa' di tiro a segno riconosciute sono autorizzati a portare l'arme di tiro esclusivamente per i giorni stabiliti per le esercitazioni sociali, purche' siano muniti di una carta di riconoscimento, rilasciata dal presidente della societa' e vidimata dalla autorita' locale di P. S., che ha sempre facolta' di ritirarla per ragioni di ordine pubblico. Questa disposizione si applica anche nel caso d'intervento in corpo di una societa' di tiro a segno a termini dell'art. 29 della legge.