(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 76)
                              Art. 76. 
 
  I componenti delle societa'  di  tiro  a  segno  riconosciute  sono
autorizzati a portare l'arme di  tiro  esclusivamente  per  i  giorni
stabiliti per le esercitazioni sociali, purche' siano muniti  di  una
carta di riconoscimento, rilasciata dal presidente della  societa'  e
vidimata dalla autorita' locale di P. S., che ha sempre  facolta'  di
ritirarla per ragioni di ordine pubblico. 
 
  Questa disposizione si applica anche nel caso d'intervento in corpo
di una societa' di tiro a segno a termini dell'art. 29 della legge.