(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 77)
                              Art. 77. 
 
  Non e' richiesta licenza  agli  appartenenti  ai  corpi  di  vigili
municipali, istituiti in forza di regolamenti debitamente  approvati,
per portare l'arme che i municipi somministrano loro come guardia  di
onore in occasione di feste o funzioni pubbliche.